Il committente risponde dei debiti per retribuzioni e contributi maturati dall’appaltatore, in relazione ai lavoratori impiegati, entro due anni dalla cessazione dell’appalto.
PREMESSA
Nell’esecuzione di un contratto di appalto, l’impresa COMMITTENTE risponde solidalmente dei debiti retributivi (incluso TFR), previdenziali e assistenziali maturati dall’impresa APPALTATATRICE e dalle eventuali imprese SUBAPPALTATRICI, in relazione ai lavoratori dipendenti (ma anche soci di cooperativa, lavoratori autonomi e parasubordinati) da queste impiegati nell’esecuzione del contratto, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
La responsabilità solidale non trova applicazione:
- per le sanzioni civili di cui risponde il solo responsabile dell’inadempimento;
- per i crediti maturati dal personale non impiegato nell’appalto o nelle lavorazioni;
- per i committenti persone fisiche che non esercitano attività professionale o di impresa
- se il committente è la Pubblica Amministrazione
- dopo due anni dalla cessazione dell’appalto per i crediti retributivi.
> DLgs. 276/2003 art.29
> D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013
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Il D.L. 25/2017, convertito in L. 49/2017, in vigore dal 23 aprile 2017, ha abrogato l’istituto dell’escussione preventiva, cioè la facoltà riservata al COMMITTENTE convenuto in giudizio di eccepire, nella prima difesa, la preventiva escussione del patrimonio dell’impresa APPALTATRICE.
> Cassazione, Sentenza nr. 444/2019
TERMINE DECADENZIALE
I due anni dalla cessazione dell’appalto, per giurisprudenza maggioritaria, è termine di decadenza entro cui occorre depositare il ricorso presso la Cancelleria del Giudice del lavoro.
Non è quindi sufficiente una diffida stragiudiziale da parte del lavoratore.
> Cassazione Civile, Sez. lavoro, Sentenza nr. 19184/2016
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Per il soddisfacimento dei crediti retributivi il termine decadenziale, entro cui far valere la responsabilità solidale, è di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Diverso il termine a disposizione dell’Ente Previdenziale il quale ha cinque anni di tempo per promuovere un’azione nei confronti dell’obbligato in solido in ordine alla pretesa contributiva.
> Cassazione Sentenza nr. 18004/2019
> INL, Nota 19 novembre 2019, Prot. 9943
APPALTO, PREVISIONI CONTRATTUALI
Nella redazione di un contratto d’appalto è opportuno prevedere quanto segue.
- Subordinare la possibilità di subappalto alla specifica approvazione scritta del committente.
- Imporre all’appaltatore di utilizzare solo personale regolarmente assunto, assicurato e retribuito nelle forme di legge, con applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (c.d. contratti LEADER).
- Sancire il diritto del committente di precludere l’accesso ai luoghi di svolgimento dell’attività al personale del quale l’appaltatore non abbia dimostrato il regolare inquadramento.
- Consentire al committente di sospendere il pagamento del corrispettivo fino al momento in cui l’appaltatore non abbia dimostrato l’adempimento delle obbligazioni retributive, fiscali e contributive relative al personale impiegato nell’appalto.
- La stipula di polizze per la responsabilità civile verso i dipendenti (RCO) e verso terzi (RCT) che espressamente prevedano, oltreché massimali adeguati da indicare nel contratto insieme agli estremi delle polizze stesse, la copertura anche per gli infortuni eventualmente subiti da personale dell’appaltatore di cui il committente sia tenuto a rispondere ai sensi della normativa sulla sicurezza.
SUBFORNITURA
Il contratto di SUBFORNITURA è quel contratto che prevede l’impegno di un imprenditore SUBFORNITORE ad effettuare per conto di un’altra azienda COMMITTENTE alcune lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite direttamente dalla stessa, ovvero a fornire prodotti o servizi finalizzati ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica dell’impresa committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecnologiche e tecniche, modelli o prototipi forniti dal soggetto committente.
Da tale ambito sono esclusi i contratti destinati a fornire materie prime, servizi di pubblica utilità e beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
> L. 192/1998 art. 1
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Il COMMITTENTE è obbligato in solido anche con il SUBFORNITORE per i debiti retributivi ( incluso TFR ), previdenziali e assistenziali maturati dallo stesso in relazione ai lavoratori dipendenti e parasubordinati da quest’ultimo impiegati nell’esecuzione del contratto, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto.
> Corte Costituzionale, Sentenza nr. 254/2017
> INL, Circolare n. 6/2018
INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA
Quando il contratto di appalto è stipulato in violazione dell’art. 1655 del codice civile, e quindi si traduce in una illegittima interposizione di manodopera, il lavoratore interessato può chiedere giudizialmente la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del COMMITTENTE.
> DLgs. 276/2003 art.29 c. 3 bis
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Il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché
strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore/datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
Né è necessario, per realizzare un’ipotesi di intermediazione vietata, che l’impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l’estraneità dell’appaltatore all’organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell’esecuzione dell’appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione del medesimo.
> Cassazione, Sentenza 12357 del 2014
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In ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, nell’ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell’obbligazione (con le condizioni di cui all’art. 2036 c.c., comma 3), anche il pagamento effettuato per errore.
I contributi pagati dal datore di lavoro fittizio, pertanto, devono ritenersi irripetibili (così come le retribuzioni corrisposte ai lavoratori), poiché non può considerarsi scusabile l’eventuale errore sull’identità dell’effettivo debitore di chi è corresponsabile della violazione della Legge n. 1369 del 1960, art. 1.
> Cassazione, Sentenza 3368 del 2017
APPALTO ILLECITO O NON GENUINO
Un contratto di appalto si definisce illecito quando è accertato che lo stesso sia stato posto in essere per dissimulare una interposizione illecita di manodopera.
In questo caso l’APPALTATORE si limita, nei fatti, a mettere a disposizione del COMMITTENTE unicamente le prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che si ritrovano alle dipendenze effettive di quest’ultimo, il quale finisce per esercitare i tipici poteri datoriali.
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CRITERI
Di seguito si riportano alcuni tra i principali criteri utili per definire illecito o non genuino un appalto d’opera o di servizi:
- comunanza dei luoghi di lavoro e contemporanea commistione delle mansioni svolte tra committente e appaltatore;
- specifica delle attrezzature di lavoro, della proprietà delle stesse e dichiarazioni di conformità;
- corrispettivo pattuito a ore e non in base al risultato;
- presenza/assenza di un’organizzazione imprenditoriale propria dell’appaltatore (sede diversa o separata da quella del committente, prestazioni fornite ad altri committenti, proprietà delle attrezzature di lavoro o di parte di esse, affitto delle stesse o quantomeno quantificazione dei costi di gestione in caso di comodato gratuito, … );
- controllo da parte del committente che si sostituisca di fatto all’appaltatore nella direzione delle attività;
- esercizio da parte del committente del potere disciplinare sui dipendenti dell’appaltatore, accompagnato talvolta dalla necessità di giustificazione delle assenze o dal potere di concedere ferie e/o permessi;
- sottoposizione dei lavoratori dell’appaltatore al medesimo orario di lavoro dei dipendenti del committente;
- sostituzione di dipendenti del committente assenti con dipendenti dell’appaltatore;
- corresponsione della retribuzione e determinazione del trattamento salariale dei dipendenti dell’appaltatore a carico del committente;
- mancanza di esperienza dell’appaltatore nel settore interessato dalla commessa o mancanza di personale tecnicamente preparato per lo svolgimento dell’attività appaltata.
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SANZIONI AMMINISTRATIVE DAL 6 febbraio 2016
Nel caso in cui venga accertato che l’appalto è privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, del DLgs. 276/2003 il COMMITTENTE e l’APPALTATORE sono puniti con la sanzione di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di Euro 5.000 ed un massimo di Euro 50.000.
Alla violazione non è applicabile l’istituto della diffida, previsto dall’art. 13 del DLgs. 124/2004.
Se nell’ambito del contratto di appalto è accertato lo sfruttamento di minori di 18 anni, è applicabile per il COMMITTENTE e per l’APPALTATORE la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.
> DLgs. 276/2003 art.18 c. 5 bis
> DLgs. 8/2016 art.1 c. 6 (depenalizzazione)
VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE
Il DLgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro) impone ad ogni azienda, se utilizza contratti di appalto o d’opera (ad esempio: pulizie, manutenzione, facchinaggio, … ), ad eseguire una verifica in ordine all’idoneità tecnica e professionale delle imprese appaltatrici.
E’ indispensabile, pertanto, richiedere periodicamente all’APPALTATORE i seguenti DOCUMENTI.
DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICA
- certificato CCIAA non scaduto (6 mesi)
- autocertificazione (DPR 445/2000 art. 47) dell’appaltatore o dei lavoratori autonomi in ordine al possesso dei requisiti tecnici
- dichiarazione di assolvimento agli obblighi per gli appartenenti alle categorie protette (se presenti)
- elenco apparecchi di sollevamento e apprestamenti per lavori in altezza (ponteggi fissi e mobili) generalmente utilizzati nei lavori edili, con l’indicazione del numero di matricola (se ricorre), copia della dichiarazione di conformità e data delle ultime verifiche effettuate
- documentazione attestante l’informazione e la formazione dei lavoratori (certificati, verbali, … ).
DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
- per le imprese rientranti nel campo di applicazione del DLgs 81/2008, l’estratto del documento di valutazione dei rischi ( DVR ) dove siano evidenziati i rischi relativi alle attività da svolgere in appalto, le relative misure di prevenzione e protezione e le figure che hanno compiti assegnati in materia di sicurezza ( RSPP, Datore di lavoro, medico competente, se previsto, addetti alle emergenze, Rappresentante dei lavoratori RLS o RLST )
- copia Registro Infortuni degli ultimi tre anni o, in alternativa, relazione sugli infortuni, laddove l’analisi degli infortuni non figuri già nel documento di valutazione dei rischi.
DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
- elenco nominativo dei dipendenti che svolgeranno le attività oggetto del contratto di appalto
- estratto libro unico del lavoro
- copia del UNILAV per il personale non ancora registrato a libro unico
- Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC) in corso di validità.
DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ RERIBUTIVA
- Cedolini paga quietanzati dai lavoratori o relative ricevute di avvenuto bonifico.
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L’attività di controllo del committente sull’appaltatore che si estrinsechi nella richiesta e nella evidenza di DURC regolari, degli Uniemens e degli F24 relativi ai pagamenti dei contributi è insufficiente e non libera il committente dalla responsabilità solidale ex art. 29 DLgs. 276/2003 e s.m.i.
> Tribunale di Reggio Emilia, 31 maggio 2019
DEROGA CONTRATTUALE NON AMMESSA AL REGIME DI SOLIDARIETA’
La contrattazione collettiva non può derogare al regime di solidarietà del committente con l’appaltatore per i crediti retributivi dei dipendenti di quest’ultimo, ancorché il contratto collettivo abbia previsto metodi e procedure di controllo della regolarità degli adempimenti nell’appalto.
Per tutti i contratti d’appalto stipulati dopo il 17 marzo 2017 ( entrata in vigore del D.L. 25/2017 ), la responsabilità condivisa fra committente e appaltatore non è più derogabile.
> Ministero del Lavoro, Interpello n. 5/2018
TRANSAZIONE CON L’APPALTATORE
Una transazione sottoscritta dal lavoratore con il datore di lavoro appaltatore, in sede di procedura concorsuale, contenente una rinuncia all’intero credito vantato a titolo di differenze retributive, fa venir meno il diritto a rivalersi nei confronti del committente, non essendo efficace la clausola dell’atto transattivo che circoscrive la validità della transazione ai soli stipulanti, datore di lavoro appaltatore e lavoratore.
> Tribunale di Bari, 28 giugno 2022
NOZIONE DI CREDITI RETRIBUTIVI
Con riferimento agli istituti retributivi indiretti (tredicesima, quattordicesima e TFR) il committente ne risponde in via solidale solamente per la quota maturata nel periodo di esecuzione dell’appalto.
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Tra i crediti retributivi non rientra l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali.
> Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5247
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Le indennità di cassa e di trasferta hanno natura retributiva e rientrano nella responsabilità solidale del committente.
> Corte d’appello di Bologna, 14 luglio 2022
FONTE
- 276/2003 art.29
- L. 25/2017, convertito in L. 49/2017 (abolizione dell’istituto dell’escussione preventiva)
- 8/2016 art.1 c. 6 (depenalizzazione)
- 81/2008 art.26 (sicurezza sul lavoro)
- 192/1998 art.1 (subfornitura)
- Corte Costituzionale, Sentenza nr. 254/2017 (subfornitura)
- Cassazione Sentenza nr. 18004/2019 (responsabilità in materia contributiva)
- Cassazione, Sentenza nr. 444/2019 (abolizione dell’istituto dell’escussione preventiva)
- Cassazione Civile, Sez. lavoro, Sentenza nr. 19184/2016 (decadenza)
- Tribunale di Reggio Emilia, 31 maggio 2019
- INL, Nota 19 novembre 2019, Prot. 9943 (responsabilità in materia contributiva)
- INL, Circolare n. 10/2018
- INL, Circolare n. 6/2018 (subfornitura)
- Ministero del Lavoro, Interpello n. 29/2015 (responsabilità in materia contributiva)
- INPS, Circolare n. 106/2012
- INAIL, Circolare n. 54/2012
- Ministero del Lavoro, Circolare n. 5/2011
- Agenzia Entrate, Circolare n. 28/2006
27 luglio 2022
03 gennaio 2024 17:45 |