Ravvedimento operoso dal 01-01-2015 e dal 01/01/2016
Regolarizzazione del mancato adempimento |
Norma (art. 13, co.1, Dlgs 472/97) |
Nuovo ravvedimento Riduzione sanzione (dall'1/1/2015) |
Vecchio ravvedimento Riduzione sanzione (fino al 31/12/2014) |
Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore | lettera a-bis) | sanzione ridotta a 1/9 del minimo edittale | |
Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione | lettera c) | sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittale | sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittale |
Entro 1 anno dall'omissione o dall'errore |
lettera b) | sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittale | sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittale |
Entro 2 anni dall'omissione o dall'errore |
lettera b-bis) | sanzione ridotta a 1/7 del minimo edittale | |
Oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore |
lettera b-ter) | sanzione ridotta a 1/6 del minimo edittale |
La nuova normativa, dettata dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato l’istituto del ravvedimento operoso modificando l'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997,
ha ridotto le sanzioni per chi si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso entro i primi 90 giorni.
In dettaglio le nuove sanzioni applicabili, dal 1° gennaio 2016:
- 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il pagamento sarà eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,5% se il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% se il pagamento sarà eseguito oltre i 30 giorni, ma entro i 90 giorni.
Rimangono invariate, invece, le altre sanzioni che ricordiamo essere:
- 3,75% se il pagamento sarà eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla scadenza;
- 4,29% entro il termine il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (ravvedimento per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate);
- 5% oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (ravvedimento per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate);
- 6% dopo la constatazione della violazione.
Dal 2017 il tasso (saggio o aliquota) di riferimento per il calcolo del ravvedimento operoso cambia e passa allo 0,1%.
Tipologia ravvedimento operoso | Termine temporale | Sanzione ridotta | ||
Ravvedimento «sprint» | Entro 14 giorni dalla scadenza | 0,1% per ogni giorno di ritardo | ||
Ravvedimento breve | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza | 1,50% fisso | ||
Ravvedimento lungo | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza | 1,67% fisso | ||
Ravvedimento lungo o annuale | Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione | 3,75% | ||
Ravvedimento ultrannuale | Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione | 4,29% (1/7 di 30% | ||
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Dopo 2 anni dall’omissione o dall’errore | 5% (1/6 del 30%) |
Data ultimo aggiornamento pagina |
26/03/2017 |