L’omesso versamento di contributi previdenziali (INPS) è il reato previsto da legge speciale che punisce il datore di lavoro che non abbia adempiuto l’obbligo di pagamento all’Inps dei contributi dovuti con riferimento alla retribuzione dei propri dipendenti. (Decreto Legge 463/1983 - convertito nella legge 11 Novembre 1983, n. 638, art. 2, commi 1 e 1 bis)
Non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali se l'omissione non s...upera la soglia di 10.000 euro annui. A stabilirlo è il D.Lgs. n.8/2016 del 6 febbraio 2016 che, con l’art. 3, comma 6, sostituisce il comma 1 bis dell’art. 2 del d.l. n. 463/83, che puniva con la reclusione fino a tre anni l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Le nuove disposizioni si applicano anche alle omissioni commesse prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. La Fondazione Studi ha analizzato tutte le novità in materia nella circolare n. 5/2016.
Premessa
Con il termine illecito si definisce un comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico, ossia la violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica (detta primaria) che espone chi la compie all'irrogazione di una sanzione.
A seconda del tipo di comportamento attuato, si potrà avere :
illecito commissivo - quando si viola un obbligo o dovere negativo [di non fare] : ad esempio il reato di furto come disciplinato dall'art. 624 del codice penale italiano vigente;
illecito omissivo – quando invece si viola un obbligo o dovere positivo [di fare o di dare] :ad esempio il mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dalla legge 626/94.
Gli ordinamenti giuridici possono configurare varie categorie d'illecito, in relazione alla norma violata, al tipo di sanzione che ne consegue e alle modalità per la sua irrogazione.
Esistono, in linea generale, tre tipologie di illecito :
- L'illecito civile: consiste nella violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato alla quale consegue una sanzione risarcitoria, cioè finalizzata a reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell'interesse tutelato, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione civile.
- L'illecito penale (reato) consiste, invece, nella violazione di una norma posta a tutela dell'interesse pubblico, in quanto attinente all'ordine etico-politico-sociale dello Stato, alla quale consegue una sanzione punitiva (pena) finalizzata all'afflizione del trasgressore, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione penale.
- In certi ordinamenti le violazioni di minore gravità delle norme poste a tutela dell'interesse pubblico sono sanzionate non dal giudice, bensì da un organo della pubblica amministrazione: è il caso degli illeciti cosiddetti amministrativi previsti dall'ordinamento italiano. Tali illeciti sono oggetto di una disciplina generale modellata su quella dei reati (c.d. modello parapenalistico) e contenuta nella legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
ILLECITO PENALE IN PREVIDENZA
Illecito previdenziale per le aziende che operano col sistema DM
In campo previdenziale sono assoggettate alla disciplina dell'illecito le aziende che omettono il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti (Legge 638/1983 D,Lgs. 211/1994 e Circ.121 del 20/04/94).
Si tratta, in sostanza, di quella quota di retribuzione per la quale il datore di lavoro funge da sostituto d'imposta, trattenendola ai lavoratori in busta paga per conto dell'Ente impositore (nel nostro caso l'Inps).
Nel caso dei dipendenti (impiegati e/o operai) del settore industria, tale quota è normalmente pari al 9.19% dell'imponibile contributivo mensile esposto nel modello DM10 La citata legge 638/83 prevede infatti che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro stesso ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali.
E' possibile il conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate solo se risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, ovvero ci si trovi di fronte ad una denuncia mensile in cui il valore delle somme a debito (quadro B/C del modello DM10) eguagli quella delle somme a credito (quadro D del medesimo modello) (cosiddetto DM10 a saldo 0). In tal caso, nulla sarà dovuto dal datore di lavoro.
In caso, invece, di modello DM10 riportante una somma a debito per il datore di lavoro, quest'ultimo non potrà non versare almeno una quota dell'imponibile previdenziale complessivo pari almeno al 9,19%, ossia alle trattenute in busta paga operate a carico dei dipendenti in qualità di sostituto di imposta.
Configura, invece, il caso di omissione o evasione contributiva (ed è fonte dell'illecito penale configurato ex lege 638/83) un modello DM10 chiuso con saldo a debito e lasciato totalmente insoluto.
La norma prevede, tuttavia, la non punibilità del datore di lavoro che provveda a versare i contributi trattenuti al lavoratore entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione [comma 1, art. 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, n.211] : tale versamento si configura infatti come oblazione e conduce all'estinzione dell'illecito.
Alla presentazione di un modello DM10 totalmente insoluto consegue l'emissione di una diffida [cd. "notifica di accertamento di reato" ] da parte della sede Inps competente.
Tale diffida va inviata al titolare o legale rappresentante, esattamente individuato, in quanto penalmente responsabile in caso di ulteriore inadempienza.
Il versamento dell'importo richiesto in diffida dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di notifica. Tale versamento andrà effettuato per i debiti gestiti in fase amministrativa (ossia ancora in carico alla competente sede Inps) tramite modello F24; per i debiti già iscritti a ruolo (ossia già inviati ai concessionari per la riscossione) andrà invece effettuato direttamente agli sportelli esattoriali o tramite modello F35 .
Il debitore, dopo aver effettuato il versamento entro il termine indicato, dovrà presentare la ricevuta alla sede Inps territorialmente competente che provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione.
E' prevista, invece, la comunicazione del reato alla competente Autorità Giudiziaria decorso inutilmente il citato termine di tre mesi (comma 1, art. 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, n.211).
L'illecito è punibile con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 1.032,00 euro.
Illeciti penali in agricoltura
A differenza degli altri settori quello agricolo ha avuto un'altra evoluzione, in quanto, l'attuale normativa è stata applicata sui versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte agli operai a tempo determinato e indeterminato,ad iniziare dai versamenti successivi al 31/12/06 (versamento III° trim. 2006).
In precedenza l'illecito si verificava solo quando il reato di omesso versamento era condizionato all'esistenza di una denuncia omessa , incompleta, reticente o infedele.(Circ.103/07).
Per le aziende che hanno omesso totalmente o parzialmente il versamento dei contributi tra il IV° trim.2006 e il I° trim.2008 sono state inviate le lettere di diffida per regolarizzare l'omesso pagamento.
Decorso il termine dei trenta giorni , dalla scadenza di legge per ogni trimestre, verranno inviate le comunicazioni alle Ditte inadempienti analogamente a quanto avviene per gli avvisi bonari.
Fonte: INPS
Data ultimo aggiornamento pagina |
11/02/2016 |