
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2, Dlgs 74/2000)
la fattispecie di reato si commette, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indicando in una delle dichiarazioni (non solo quelle annuali) riguardanti le suddette imposte, elementi passivi fittizi. Il D.Lgs. n. 158/2015 ha abrogato la parola “annuali“, quindi il delitto scatta con l’inclusione di elementi passivi fittizi derivanti da fatture false non soltanto nelle dichiarazioni annuali ma in qualunque dichiarazione (come ad esempio gli elenchi intrastat, ma non anche le comunicazioni Black list, e le dichiarazioni di intento).
Sanzioni
Il reato è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Non sono previste soglie minime di punibilità.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi in contabilità (art. 3, Dlgs 74/2000)
la fattispecie di reato si commette, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, alterando le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri IVA), riducendo ricavi o aumentando artificiosamente i costi, avvalendosi di mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolarne l’accertamento da parte degli organi di verifica. Il classico esempio di questo tipo di illecito è la registrazione in contabilità di un costo mai sostenuto, senza peraltro avere alcuna fattura di acquisto, oppure si omette di registrare in contabilità una fattura di vendita regolarmente emessa. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle “abusive” poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.
Sanzioni
Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni al superamento congiunto di 2 soglie di punibilità:
- evasione con riferimento a taluna delle singole imposte più di di €. 30.000,00 per ogni singola imposta (Ires/Irpef o Iva);
- l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a €. 1,5 milioni, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a €. 30.000,00.
Dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs 74/2000)
la fattispecie di reato si commette indicando nella dichiarazione dei redditi o in dichiarazione Iva ricavi inferiori al reale o costi “inesistenti” ( ad esempio indicazione in dichiarazione dei redditi un risultato di bilancio inferiore a quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità ). In pratica, nessun costo realmente sostenuto ancorché indeducibile potrà così “alimentare” l’imposta evasa ai fini penali. Inoltre, nella quantificazione dell’imposta evasa non si deve tener conto della non inerenza dei costi e, più in generale, della non deducibilità di elementi passivi reali (in pratica i costi relativi al transfer pricing (T.P.) non saranno più sanzionati penalmente). Il D.Lgs. n. 158/2015 precisa poi che, per il calcolo dell’imposta evasa ai fini della configurabilità dei reati tributari subordinati al superamento della soglia, occorrerà scomputare le perdite eventualmente conseguite nell’esercizio o quelle pregresse spettanti e utilizzabili. Ne consegue che l’imposta evasa non è quella teorica derivante dalla violazione contestata ma quella effettiva dopo il computo delle perdite stesse. In sostanza se, a seguito di un accertamento a una società, viene ripresa a tassazione una base imponibile la cui imposta evasa supera la soglia di punibilità, non è detto che il reato sia commesso. Potrebbe infatti verificarsi che la società in quell’esercizio sia in perdita e, pertanto, computando il valore negativo, la base imponibile da tassare diminuisca con l’effetto che l’imposta evasa potrebbe scendere sotto la soglia penale.
Sanzioni
Il reato viene punito con la reclusione da 1 a 3 anni al superamento congiunto di due soglie di punibilità:
- evasione d’imposta di €. 150.000,00 per ogni singola imposta (Ires/Irpef o Iva);
- elementi attivi sottratti all’imposizione (ricavi o costi) di almeno €. 3.000.000,00. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a € 3.000.000,00.
Dichiarazione omessa (art. 5, Dlgs 74/2000)
la fattispecie di reato si commette quando la società o il contribuente persona fisica, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (dichiarazione tardiva).
Sanzioni
Il reato viene punito con la reclusione da 1 a 3 anni quando l’imposta evasa (Ires/Irpef e Iva) supera i €. 50.000,00 per ogni singola dichiarazione omessa. Il D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta comporterà la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e scatterà se l’ammontare delle ritenute non versate risulti superiore ad €. 50.000,00. Secondo costante giurisprudenza, il reato di omessa presentazione della dichiarazione, non si consuma al momento della scadenza di presentazione della dichiarazione, ma allo spirare dei 90 giorni successivi;
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, Dlgs 74/2000)
la fattispecie di reato si commette, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’Iva, emettendo o rilasciando a terzi fatture di vendita o altri documenti falsi per consentire a questi di evadere le imposte. L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Sanzione
Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Non ci sono soglie minime di punibilità.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, Dlgs 74/2000)
la fattispecie di reato si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili, al fine di evadere o consentire l’evasione di terzi di imposte sul reddito o Iva. Saranno consentite le intercettazioni telefoniche per chiunque sia indagato o imputato per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili. In base all’articolo 266 del Codice di procedura penale, infatti, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sono consentite, tra l’altro, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
Sanzioni
Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Non ci sono soglie minime di punibilità.
Articoli 10-bis e 10-ter D.Lgs. n. 74/2000: Omesso versamento di ritenute certificate o Iva
la fattispecie di reato, così come modificata dal D.Lgs. n. 158/2015, prevede due distinte fattispecie per l’omesso versamento di ritenute e per l’omesso versamento di Iva:
- Omesso versamento di ritenute – La soglia per l’omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis) è di €. 150.000,00. Il delitto è aggravato dal fatto che le omissioni non devono necessariamente risultare, come prevedeva il vecchio testo dell’articolo 10-bis, dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione (modello 770).
Sanzione
Il reato viene punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
- Omesso versamento di Iva – Per l’omesso versamento Iva (articolo 10-ter), la soglia penale è di €. 250.000,00. Il reato viene punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Articolo 10-quater D.Lgs. n. 74/2000: Compensazioni indebite
Il D.Lgs. n. 158/2015 ha differenziato la condotta penalmente rilevante: per i crediti non spettanti, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; mentre per i crediti inesistenti, la pena è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. La differenziazione è giustificata dal fatto che, l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, rispetto a quelli non spettanti, sia considerata una fattispecie estremamente offensiva. L’inesistenza presuppone, infatti, che il soggetto abbia agito con un intento fraudolento sicuramente maggiore, creando artificiosamente ed ad hoc crediti mai esistiti al solo fine di non versare le imposte dovute.
Sanzioni
Per entrambe le fattispecie di reato tributario, la soglia penalmente rilevante è di €. 50.000,00.
Indebita compensazione (art. 10-quater, Dlgs 74/2000)
Il reato è commesso da chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
Sanzione
Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Nota
Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.
Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 1)
Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Sanzioni
Reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Reclusione da 1 anno a 6 anni se imposte, sanzioni e interessi sono superiori a 200mila euro
Nota
È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. 74/2000, comma 2)
Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50mila euro.
Sanzione
Reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Nota
È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 2)
Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 200mila euro.
Sanzione
Reclusione da 1 anno a 6 anni.
Nota
È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Attenzione |
Fonte: Agenzia delle Entrate
Data ultimo aggiornamento pagina |
21/01/2016 |
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